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Sicurezza
degli impianti
DIRETTIVA 29 giugno 1995 n.95/16/CE
(GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE n.: L213 del 07/09/1995 )
DIRETTIVA PER IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE
AGLI ASCENSORI
Premessa e art. 1
CAPITOLO I
Campo d'applicazione, commercializzazione e libera circolazione IL PARLAMENTO
EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce
la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta
della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B
del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione
il 17 maggio 1995, considerando che spetta agli Stati membri garantire, nel
loro territorio, la sicurezza e la salute delle persone; considerando che
il Libro bianco sul completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio
europeo nel giugno 1985, prevede ai paragrafi 65 e 68, l'applicazione di una
nuova strategia in materia di ravvicinamento delle legislazioni; considerando
che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, idraulici
od oleoelettrici (4), non consente la libera circolazione di tutti i tipi
di ascensori; che, per le loro disparità, le disposizioni imperative
dei sistemi nazionali per i tipi non contemplati dalla direttiva 84/529/CEE
costituiscono ostacoli agli scambi all'interno della Comunità; che,
pertanto, è d'uopo armonizzare le disposizioni nazionali relative agli
ascensori; considerando che la direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17
settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione
(5), funge da direttiva quadro per due direttive particolari: la direttiva
84/529/CEE e la direttiva 86/663/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli
semoventi per movimentazione (6), abrogata dalla direttiva 91/368/CEE del
Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
(7); considerando che la Commissione ha adottato, l'8 giugno 1995, la raccomandazione
agli Stati membri 95/216/CE sul miglioramento della sicurezza degli ascensori
esistenti (8); considerando che le prescrizioni essenziali della presente
direttiva assicureranno il livello di sicurezza prestabilito soltanto se il
loro rispetto sarà garantito da opportuni procedimenti valutativi della
conformità scelti nel quadro delle disposizioni della decisione 93/465/CEE
del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse
fasi delle procedure di valutazione della marcatura CE di conformità,
da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (9); considerando
che gli ascensori, o alcuni loro componenti di sicurezza, conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza e di salute di cui alla presente direttiva, devono
essere muniti della marcatura CE in maniera visibile, per poter essere commercializzati;
considerando che la presente direttiva definisce soltanto i requisiti essenziali
di sicurezza e di salute di portata generale; che, per rendere più
agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali requisiti essenziali,
è opportuno che si stabiliscano norme armonizzate a livello europeo
per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dall'installazione
degli ascensori e per consentire il controllo della conformità ai requisiti
essenziali; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da
organismi di diritto privato e devono conservare la qualità di testi
non obbligatori; che, a tal fine, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN)
e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti
organismi competenti per adottare le norme armonizzate, nel rispetto degli
orientamenti generali sottoscritti per la cooperazione tra la Commissione
e questi stessi organismi in data 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente
direttiva, si intende per norma armonizzata una specifica tecnica adottata
da uno o da entrambi questi organismi su mandato della Commissione e in conformità
delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo
1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche (1), nonché in forza dei suddetti orientamenti
generali; considerando che è necessario prevedere un regime transitorio
per consentire agli installatori di commercializzare gli ascensori fabbricati
anteriormente alla data di attuazione della presente direttiva; considerando
che la presente direttiva è stata redatta per coprire tutti i rischi
causati dagli ascensori cui sono esposti gli utenti, nonché gli occupanti
della costruzione; che, pertanto, essa deve essere considerata una direttiva
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio,
del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti prodotti di
costruzione (2); considerando che è intervenuto, in data 20 dicembre
1994, un accordo su un modus vivendi tra il Parlamento europeo, il Consiglio
e la Commissione riguardante le misure di esecuzione degli atti deliberati
secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE, HANNO ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I Campo d'applicazione, commercializzazione
e libera circolazione
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente
negli edifici e nelle costruzioni. Essa si applica inoltre ai componenti di
sicurezza utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.
2. Ai fini della presente direttiva, s'intende per ascensore: un apparecchio
che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide
e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata
al trasporto: - di persone, - di persone e cose, - soltanto di cose se la
cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza
difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata
di una persona che si trovi al suo interno. Gli ascensori che si spostano
lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi
lungo guide rigide, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva
(per esempio gli ascensori a pantografo).
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: - gli
impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico
di persone; - gli ascensori specialmente progettati e costruiti per scopi
militari o per mantenere l'ordine, - gli ascensori al servizio di pozzi miniera,
- gli elevatori di scenotecnica, - gli ascensori installati in mezzi di trasporto,
- gli ascensori collegati a una macchina e destinati esclusivamente all'accesso
al posto di lavoro, - i treni a cremagliera, - gli ascensori da cantiere.
4. Ai fini della presente direttiva: - l'installatore dell'ascensore è
la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della
progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione
dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di
conformità; - la commercializzazione dell'ascensore ha luogo allorché
l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;
- i componenti di sicurezza sono quelli elencati nell'allegato IV; - il fabbricante
dei componenti di sicurezza è la persona fisica o giuridica che si
assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione
dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione
CE di conformità; - l'ascensore modello è un ascensore rappresentativo
la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti
essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito
in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza identici.
Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate (con i valori massimi
e minimi) tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli che
fanno parte degli ascensori derivati dallo stesso. permesso dimostrare con
calcoli e/o in base a schemi di progettazione la similarità di una
serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di
sicurezza.
5. Se per un ascensore i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti,
in tutto o in parte, da direttive specifiche, la presente direttiva non si
applica o cessa di essere applicata a questi ascensori e a questi rischi non
appena diventano applicabili queste direttive specifiche.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché:
- gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati
e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione
adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, non mettono a rischio
la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni;
- i componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva possano essere
commercializzati e messi in servizio soltanto se gli ascensori, correttamente
installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro
destinazione, sui quali essi saranno installati non mettono a rischio la sicurezza
e la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni.
2. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona
responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore
dell'ascensore si comunichino reciprocamente gli elementi necessari e prendano
le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza
di utilizzazione dell'ascensore.
3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i
vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni
diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, la presente direttiva lascia impregiudicata
la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell'osservanza del trattato,
le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle
persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio
e utilizzati, purché esse non implichino modifiche di questi ascensori
rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva.
5. Gli Stati membri non ostacolano la presentazione - in particolare in occasione
di fiere, esposizioni, dimostrazioni - di ascensori o di componenti di sicurezza
non conformi alle disposizioni comunitarie in vigore, purché un cartello
visibile indichi chiaramente tale non conformità e l'impossibilità
di acquistare siffatti ascensori o componenti di sicurezza prima che siano
resi conformi dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante dei componenti
di sicurezza o dal mandatario di quest'ultimo stabilito nella Comunità.
Durante le dimostrazioni devono essere prese adeguate misure di sicurezza
per la protezione delle persone.
Articolo 3
Gli ascensori cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti
essenziali di sicurezza e di salute previsti all'allegato I. I componenti
di sicurezza cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti
essenziali di sicurezza e di salute previsti dall'allegato I o consentire
agli ascensori sui quali sono montati di rispondere ai suddetti requisiti
essenziali.
Articolo 4
1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione
e la messa in servizio nel loro territorio di ascensori e/o di componenti
di sicurezza che siano conformi alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione
di componenti destinati, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nella Comunità, ad essere incorporati in un ascensore cui
si applichi la presente direttiva.
Articolo 5
1. Gli Stati membri considerano conformi a tutte le prescrizioni della presente
direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di
cui al capitolo II, gli ascensori ed i componenti di sicurezza muniti della
marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di
cui all'allegato II. In mancanza di norme armonizzate, gli Stati membri adottano
le disposizioni che ritengono necessarie affinché siano portate a conoscenza
degli interessati le norme e le specifiche tecniche nazionali esistenti considerate
importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di
sicurezza e di salute di cui all'allegato I.
2. Ove una norma nazionale, che recepisce una norma armonizzata i cui estremi
siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
preveda uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di salute, -
l'ascensore costruito in conformità di tale norma nazionale è
considerato conforme ai requisiti essenziali di cui si tratta o - il componente
di sicurezza fabbricato in conformità di tale norma nazionale è
considerato atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato
di rispondere ai requisiti essenziali di cui si tratta. Gli Stati membri pubblicano
gli estremi delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate.
3. Gli Stati membri si accertano che siano prese le misure appropriate per
permettere alle parti sociali di influire, a livello nazionale, sul processo
di elaborazione e sul controllo delle norme armonizzate.
Articolo 6
1. Uno Stato membro o la Commissione, qualora ritenga che le norme armonizzate
di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non rispondano completamente ai requisiti
essenziali di cui all'articolo 3, adisce il comitato istituito dalla direttiva
83/189/CEE esponendo i motivi. Il comitato emette un parere d'urgenza. Sulla
base del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri l'eventuale
necessità di ritirare le norme in questione dalle pubblicazioni di
cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione può adottare le misure appropriate per assicurare
l'applicazione pratica uniforme della presente direttiva, secondo la procedura
prevista al paragrafo 3.
3. La Commissione è assistita da un comitato permanente composto dai
rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della
Commissione. Il comitato permanente elabora il suo regolamento interno. Il
rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto
delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente
può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula
il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere
è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto
di chiedere che la propria posizione figuri a verbale. La Commissione tiene
in massima considerazione il parere formulato dal comitato permanente. Essa
lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
4. Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione
relativa all'applicazione della presente direttiva sollevata dal suo presidente,
sia su iniziativa di quest'ultimo che su richiesta di uno Stato membro.
Articolo 7
1. Lo Stato membro, il quale constati che un ascensore o un componente di
sicurezza, munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua
destinazione, mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente
la sicurezza dei beni, prende tutte le misure necessarie per ritirarlo dal
mercato, vietarne la commercializzazione e la messa in servizio o limitarne
la libera circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione
della misura adottata, precisandone i motivi, ed indicando in particolare
se la mancata conformità è dovuta: a) al mancato rispetto dei
requisiti essenziali di cui all'articolo 3; b) ad una scorretta applicazione
delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2; c) ad una lacuna delle norme
di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione procede quanto prima a consultazioni con le parti interessate.
Se dopo tali consultazioni essa constata: - che il provvedimento è
giustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso
la misura e gli altri Stati membri; qualora la decisione di cui al paragrafo
1 sia motivata da carenze esistenti nelle norme, la Commissione, dopo aver
consultato le parti interessate, adisce il comitato di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, se lo Stato membro che ha adottato il provvedimento intende mantenerlo,
ed avvia la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 1; - che il provvedimento
è ingiustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che
ha preso la misura nonché l'installatore dell'ascensore, il fabbricante
dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
3. Se un ascensore o un componente di sicurezza non conforme è munito
della marcatura CE, lo Stato membro competente adotta nei confronti di chi
abbia apposto la marcatura le misure del caso e ne informa la Commissione
e gli altri Stati membri.
4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano informati
dello svolgimento e dei risultati di questo procedimento.
CAPITOLO II
Procedura di valutazione della conformità
Articolo 8 1.
Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato
IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito
nella Comunità deve: a) i) presentare il modello del componente di
sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a
controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato
XI; ii) oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame
CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di garanzia qualità
conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione; iii) oppure
applicare un sistema di garanzia qualità completo conforme all'allegato
IX; b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere
una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato
II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento
(allegato VIII, IX o XI secondo i casi); c) conservare una copia della dichiarazione
di conformità per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione
del componente di sicurezza.
2. Prima della commercializzazione di un ascensore, questo deve avere costituito
oggetto di una delle seguenti procedure: i) Qualora esso sia stato progettato
in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui
all'allegato V, esso è costruito, installato e provato attuando - il
controllo finale di cui all'allegato VI oppure - il sistema di garanzia qualità
di cui all'allegato XII oppure - il sistema di garanzia qualità di
cui all'allegato XIV. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione,
da un lato, e quelle di installazione e di prova, dall'altro lato, possono
essere compiute sullo stesso ascensore. ii) Qualora esso sia stato progettato
in conformità ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo
di cui all'allegato V, esso è costruito, installato e provato attuando
- il controllo finale di cui all'allegato VI oppure - il sistema di garanzia
qualità di cui all'allegato XII oppure - il sistema di garanzia qualità
di cui all'allegato XIV. iii) Qualora esso sia stato progettato in conformità
ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità
conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo
non sia interamente conforme alle norme armonizzate, esso è costruito,
installato e provato attuando - il controllo finale di cui all'allegato VI
oppure - il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV. iv) Essere
stato sottoposto alla procedura di verifica dell'unità, di cui all'allegato
X, ad opera di un organismo notificato. v) Essere stato sottoposto alle procedure
garanzia di qualità di cui all'allegato XIII, integrate da un controllo
del progetto se quest'ultimo non è interamente conforme alle norme
armonizzate. Nei casi di cui ai punti i), ii) e iii), la persona responsabile
del progetto deve fornire alla persona responsabile della costruzione, dell'installazione
e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinché
queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza.
3. In tutti i casi menzionati al paragrafo 2, - l'installatore appone la marcatura
CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformità recante gli
elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste
nell'allegato di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII o XIV secondo i casi),
- l'installatore deve conservare una copia della dichiarazione di conformità
per dieci anni a decorrere dalla data della commercializzazione dell'ascensore,
- la Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono
ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della dichiarazione di
conformità e dei verbali delle prove relative all'esame finale.
4. a) Qualora gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscano oggetto
di altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione
della marcatura CE, questa indica anche che gli ascensori o i componenti di
sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
b) Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante
un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti
di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate
dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive
applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione
stabiliti dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di
sicurezza.
5. Qualora né l'installatore dell'ascensore né il fabbricante
del componente di sicurezza, né il suo mandatario stabilito nella Comunità
abbiano soddisfatto gli obblighi previsti dai paragrafi precedenti, tali obblighi
incombono alla persona che commercializza l'ascensore o il componente di sicurezza
sul mercato comunitario. Gli stessi obblighi incombono a chi costruisce l'ascensore
o il componente di sicurezza per uso personale.
Articolo 9
1. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri
gli organismi da esso designati per espletare le procedure di cui all'articolo
8, nonché i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali tali
organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati
loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La Commissione pubblica nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per informazione, un elenco
degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione,
nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento
di tale elenco.
2. Per la valutazione degli organismi notificati, gli Stati membri applicano
i criteri previsti nell'allegato VII. Si presume che gli organismi che soddisfano
ai parametri di valutazione previsti nelle norme armonizzate pertinenti rispondano
a tali criteri. 3. Uno Stato membro che abbia notificato un determinato organismo
revoca la notifica qualora constati che l'organismo stesso non soddisfa più
ai criteri di cui all'allegato VII. Esso ne informa immediatamente la Commissione
e gli altri Stati membri.
CAPITOLO III Marcatura CE
Articolo 10
1.La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali
CE. L'allegato III riporta il modello da utilizzare.
2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo
chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve altresì
essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato nell'allegato IV
o, se ciò non è possibile, su un'etichetta fissata al componente
di sicurezza.
3. vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature
che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico
della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può
essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità
e la leggibilità della marcatura CE.
4. Fatto salvo l'articolo 7: a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro
di apposizione indebita della marcatura CE comporta, per l'installatore dell'ascensore,
il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo
stabilito nella Comunità, l'obbligo di conformare il prodotto alle
disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni
stabilite dallo Stato membro stesso; b) nel caso in cui persista la mancanza
di conformità, lo Stato membro deve prendere tutte le misure atte a
limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto componente di sicurezza
o a garantirne il ritiro dal commercio, vietare l'utilizzazione dell'ascensore
e informare gli altri Stati membri secondo le procedure previste all'articolo
7, paragrafo 4.
CAPITOLO IV Disposizioni finali
Articolo 11
Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva che limiti-
la commercializzazione e/o la messa in servizio e/o l'utilizzazione dell'ascensore,
- la commercializzazione e/o la messa in servizio del componente di sicurezza,
deve essere dettagliatamente motivata. Essa è notificata senza indugio
all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle
legislazioni in vigore nello Stato membro di cui trattasi e dei termini entro
cui tali ricorsi devono essere presentati.
Articolo 12
La Commissione provvede affinché siano resi disponibili i dati su tutte
le decisioni pertinenti relative all'attuazione della presente direttiva.
Articolo 13
Le direttive 84/528/CEE e 84/529/CEE sono abrogate con effetto dal 1°
luglio 1999.
Articolo 14
La presente direttiva è una direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo
3 della direttiva 89/106/CEE per quel che riguarda gli aspetti connessi con
l'installazione degli ascensori.
Articolo 15
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 1° gennaio 1997,
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1°
luglio 1997.
2. Gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999, - la commercializzazione
e la messa in servizio di ascensori, - la commercializzazione e la messa in
servizio di componenti di sicurezza, conformi alle normative vigenti nel loro
territorio alla data di adozione della presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 16
Entro il 30 giugno 2002, la Commissione riesamina, in consultazione con il
comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e sulla scorta delle relazioni
trasmesse dagli Stati membri, il funzionamento delle procedure previste dalla
presente direttiva e presenta, se del caso, le opportune proposte di modifica.
Articolo 17
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU n. C 62
dell'11. 3. 1992, pag. 4 e GU n. C 180 del 2. 7. 1993, pag. 11. (2) GU n.
C 287 del 4. 11. 1992, pag. 2. (3) Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre
1992 (GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 114), posizione comune del Consiglio
del 16 giugno 1994 (GU n. C 232 del 20. 8. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento
europeo del 28 settembre 1994 (GU n. C 305 del 31. 10. 1994, pag. 48). (4)
GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 86. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 90/486/CEE (GU n. L 270 del 2. 10. 1990, pag. 21). (5) GU n. L 300
del 19. 11. 1984, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
88/665/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 42). (6) GU n. L 384 del 31.
12. 1986, pag. 12. (7) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16. (8) GU n. L 134
del 20. 6. 1995, pag. 37. (9) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23. (1) GU
n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
94/10/CE del Parlamento e del Consiglio (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag.
30). (2) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.
ALLEGATO I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE
E ALLA COSTRUZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA OSSERVAZIONI
PRELIMINARI
1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute
si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per l'ascensore
o per il componente di sicurezza in questione allorché viene utilizzato
alle condizioni previste dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante
del componente di sicurezza.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella direttiva
sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi
da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura
del possibile l'ascensore o il componente di sicurezza deve essere progettato
e costruito per tendere verso tali obiettivi.
3. Il fabbricante del componente di sicurezza e l'installatore dell'ascensore
hanno l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per individuare tutti
quelli che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo
tenendo presente tale analisi.
4. Conformemente all'articolo 14 i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE,
non richiamati nella presente direttiva, si applicano agli ascensori.
1. CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1. Applicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE Allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non
è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali
di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 89/392/CEE.
In ogni caso, si applica il requisito essenziale di cui al punto
1.1.2 dell'allegato I della direttiva 83/392/CEE.
1.2. Cabina La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire
lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al
carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore. Se l'ascensore è
destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina
deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire tramite
le sue caratteristiche strutturali l'accesso e l'uso da parte dei disabili
e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne
l'utilizzazione.
1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno Gli elementi di sospensione
e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali,
devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello
di sicurezza totale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina,
tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e
delle condizioni di fabbricazione. Qualora per la sospensione della cabina
si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti
l'una dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o
catene non devono comportare né raccordi, né impiombature, eccetto
quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.
1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva)
1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo
da rendere senza effetto l'ordine di comando dei movimenti qualora il carico
superi il valore nominale.
1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di
velocità eccessiva. Detti requisiti non si applicano agli ascensori
che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere
una velocità eccessiva.
1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un
dispositivo di controllo e di regolazione della velocità.
1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in
modo che sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla puleggia.
1.5. Motore
1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio
macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi
siano sostituiti da una seconda cabina.
1.5.2. L'installatore dell'ascensore deve prevedere che il macchinario e i
dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per
la manutenzione e per i casi di emergenza.
1.6. Comandi
1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati
devono essere opportunamente progettati e disposti.
1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.
1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere
destinati o interconnessi.
1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che:
- sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all'ascensore,
- l'alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico, - i movimenti
dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito
di comando a sicurezza intrinseca, - un guasto all'impianto elettrico non
provochi una situazione pericolosa.
2. RISCHI PER LE PERSONE AL DI FUORI DELLA CABINA
2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l'accesso
al volume percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione
e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume, l'utilizzo
normale dell'ascensore deve essere reso impossibile.
2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il
rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione
estrema. Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume
di rifugio oltre le posizioni estreme. Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando
agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo,
in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti
possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione
precedente è irrealizzabile. 2.3. Gli accessi di piano per l'entrata
e l'uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una
resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste.
Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere
impossibile: - un movimento della cabina comandato deliberatamente o no se
non sono chiuse e bloccate tutte le porte di piano; - l'apertura di una porta
di piano se la cabina non si è fermata ed è al di fuori della
zona di piano prevista a tal fine. Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino
del livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione
che la velocità di tale ripristino sia controllata.
3. RISCHI PER LE PERSONE NELLA CABINA
3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti
cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione,
e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed
installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne
quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte
non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte. Le porte delle
cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli
se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza
di difese del vano.
3.2. In caso di guasto dell'alimentazione di energia o dei componenti, l'ascensore
deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della
cabina o movimenti ascendenti incontrollati di essa. Il dispositivo che impedisce
la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione
della cabina. Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina
con il suo carico nominale ed alla velocità massima prevista dall'installatore
dell'ascensore. L'arresto dovuto all'azione di detto dispositivo non deve
provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni
di carico.
3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa
ed il pavimento della cabina. In questo caso lo spazio libero previsto al
punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi.
Detto requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione
del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto
al paragrafo 2.2.
3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere
messi in movimento soltanto se il dispositivo di cui al punto 3.2 è
in posizione operativa.
4. ALTRI RISCHI
4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o
l'insieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi
di schiacciamento durante il loro movimento.
4.2. Quando debbono contribuire alla protezione dell'edificio contro l'incendio,
le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, debbono presentare
un'adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla loro integrità
e dalle loro proprietà relative all'isolamento (non propagazione della
fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico).
4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare
qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa.
4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare
e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.
4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali
che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto
intervento.
4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la
temperatura nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall'installatore
dell'ascensore, essi possano terminare i movimenti in corso e non accettino
nuovi ordini di manovra.
4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare
un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato.
4.8. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente durante l'uso
o quando una porta è aperta; inoltre deve esistere un'illuminazione
di emergenza.
4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 4.5 e l'illuminazione di
emergenza di cui al paragrafo
4.8 devono essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso
di mancanza di energia normale di alimentazione. Il loro tempo di funzionamento
deve essere sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni
di soccorso.
4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio
deve essere progettato e costruito in modo che si possa evitarne l'arresto
ad alcuni piani e consentire il controllo preferenziale dell'ascensore da
parte delle squadre di soccorso.
5. MARCATURA
5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente
al punto 1.7.3 dell'allegato I della direttiva 89/392/CEE, ogni cabina deve
essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati
il carico nominale di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone
che possono prendervi posto.
5.2. Se l'ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate
nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni
relative devono essere chiare e visibili nella cabina.
6. ISTRUZIONI PER L'USO
6.1. I componenti di sicurezza di cui all'allegato IV devono essere corredati
di un libretto d'istruzioni redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro
dell'installatore dell'ascensore o in un'altra lingua comunitaria dallo stesso
accettata, di modo che: - il montaggio, - i collegamenti, - la regolazione,
- la manutenzione, possano essere effettuati correttamente e senza rischi.
6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da una documentazione redatta
nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità; essa/e può/possono
essere determinata/e, in conformità del trattato, dallo Stato membro
in cui l'ascensore è installato. Detta documentazione comprende almeno:
- un libretto di istruzioni contenente i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione
normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione,
alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4;
- un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso,
le verifiche periodiche.
ALLEGATO II A.
Contenuto della dichiarazione CE di conformità per i componenti di
sicurezza (1) La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i
seguenti elementi: - nome e indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza
(2); - eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario stabilito nella
Comunità (2); - descrizione del componente di sicurezza, designazione
del tipo o della serie, eventuale numero di serie; - funzione di sicurezza
esercitata dal componente, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione;
- anno di fabbricazione del componente di sicurezza; - tutte le disposizioni
pertinenti cui soddisfa il componente di sicurezza; - eventualmente, richiamo
alle norme armonizzate di riferimento; - eventualmente, nome, indirizzo e
numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame
CE del tipo, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti
i) e ii); - eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato
da detto organismo notificato; - eventualmente, nome, indirizzo e numero di
identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato i controlli di
produzione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a),
punto ii); - eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo
notificato che ha controllato il sistema di garanzia qualità applicato
dal fabbricante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii);
- identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare il fabbricante dei
componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
B. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per gli ascensori
installati (3) La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i
seguenti elementi: - nome e indirizzo dell'installatore dell'ascensore (4);
- descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero
di serie e indirizzo in cui l'ascensore è installato; - anno di installazione
dell'ascensore; - tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l'ascensore;
- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento; - eventualmente,
nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che
ha effettuato l'esame CE del tipo dell'ascensore modello, conformemente all'articolo
8, paragrafo 2, punti i) e ii); - eventualmente, riferimento all'attestato
CE del tipo; - eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione
dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica CE dell'ascensore
in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, punto iv); - eventualmente,
nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che
ha effettuato l'esame finale dell'ascensore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo
2, primo trattino dei punti i), ii) e iii); - eventualmente, nome, indirizzo
e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha verificato il
sistema di garanzia qualità attuato dall'installatore in conformità
all'articolo 8, paragrafo 2, secondo e terzo trattino dei punti i), ii), iii)
e del punto v); - identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare
l'installatore dell'ascensore. (1) La dichiarazione deve essere redatta nella
stessa lingua delle istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, paragrafo
6.1, a macchina o in stampatello. (2) Ragione sociale e indirizzo completo;
se si tratta del mandatario, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo
del fabbricante dei componenti di sicurezza. (3) La dichiarazione deve essere
redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso di cui all'allegato
I, paragrafo 6.2, a macchina o in stampatello. (4) Ragione sociale e indirizzo
completo.
ALLEGATO III MARCATURA CE DI CONFORMITA
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali CE,
secondo il simbolo grafico che segue: >RIFERIMENTO A UN FILM> In caso
di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate
le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra. I diversi elementi della
marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale,
che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza
di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione
minima. La marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione
dell'organismo notificato nel quadro delle: - procedure di cui all'articolo
8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o iii), - procedure di cui all'articolo
8, paragrafo 2.
ALLEGATO IV
ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 E ALL'ARTICOLO
8, PARAGRAFO 1
1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano. 2. Dispositivi paracadute
di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina
o movimenti ascendenti incontrollati. 3. Dispositivi di limitazione di velocità
eccessiva. 4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia: - o a caratteristica
non lineare, - o con smorzamento del movimento di ritorno. b) Ammortizzatori
a dissipazione di energia. 5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti
idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute. 6.
Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza
con componenti elettronici.
ALLEGATO V ESAME CE DEL TIPO (Modulo B)
A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza
1. L'esame CE del tipo è la procedura con cui un organismo notificato
accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo di un componente di sicurezza
permetterà all'ascensore sul quale sarà correttamente montato
di soddisfare le disposizioni della direttiva ad esso relative.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante del
componente di sicurezza o dal suo mandatario stabilito nella Comunità
ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - il
nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e, qualora
la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo
di quest'ultimo, nonché il luogo di fabbricazione dei componenti di
sicurezza, - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è
stata presentata a nessun altro organismo notificato, - la documentazione
tecnica, - un esemplare rappresentativo del componente di sicurezza o l'indicazione
del luogo in cui può essere esaminato. L'organismo notificato può,
giustificando la domanda, richiedere altri esemplari.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità
del componente di sicurezza e la sua idoneità a far sì che l'ascensore
su cui sarà correttamente montato soddisfi le disposizioni della direttiva.
La documentazione tecnica riporta i seguenti elementi eventualmente necessari
alla valutazione della conformità:
- una descrizione generale del componente di sicurezza, compresi il campo
di impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico,
l'energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di espansione,
intemperie); - disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione; - il
o i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli
(ad esempio, norma armonizzata); - gli eventuali risultati di prova o di calcolo
eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante; - un esemplare delle istruzioni
per il montaggio dei componenti di sicurezza; - le disposizioni che saranno
adottate durante la fabbricazione per garantire la conformità dei componenti
di sicurezza di serie con il componente di sicurezza esaminato.
4. L'organismo notificato: - esamina la documentazione tecnica per giudicare
se soddisfa gli scopi voluti; - esamina i componenti di sicurezza per verificarne
la conformità con la documentazione tecnica; - effettua o fa effettuare
gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni
adottate dal fabbricante del componente di sicurezza soddisfano i requisiti
della direttiva e consentono al componente di sicurezza, correttamente montato
su un ascensore, di svolgere la sua funzione.
5. Se l'esemplare rappresentativo del componente di sicurezza è conforme
alle relative disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia
un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere
il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza, le conclusioni
dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari
all'identificazione del tipo approvato. La Commissione, gli Stati membri e
gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dell'attestato e,
su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali
degli esami, dei calcoli o delle prove eseguiti. Se al fabbricante viene negato
il rilascio di un attestato CE del tipo, l'organismo notificato deve fornire
motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di
ricorso.
6. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito
nella Comunità informa l'organismo notificato di qualsiasi modifica,
anche se minima, apportata o prevista del componente di sicurezza approvato,
comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione
tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo notificato esamina
tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo
rimane valido (1).
7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri e agli altri organismi
notificati le informazioni utili riguardanti: - gli attestati di esame CE
del tipo rilasciati; - gli attestati di esame CE del tipo ritirati. Inoltre,
ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni
utili concernenti gli attestati di esame CE del tipo da esso ritirati.
8. L'attestato di esame CE del tipo, la documentazione e la corrispondenza
relativa alle procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale
dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una
lingua da questo accettata.
9. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario conserva,
insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del
tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione
del componente di sicurezza. Nel caso in cui né il fabbricante di un
componente di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nella
Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica
incombe alla persona responsabile dell'immissione del componente di sicurezza
sul mercato comunitario.
B. Esame CE del tipo di ascensore
1. L'esame CE del tipo è la procedura con cui un organismo notificato
accerta e dichiara che un ascensore modello o un ascensore per il quale non
sia prevista alcuna estensione o variante soddisfa le disposizioni della direttiva.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dall'installatore
dell'ascensore ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, - una dichiarazione
scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro
organismo notificato, - la documentazione tecnica, - l'indicazione del luogo
in cui il modello di ascensore può essere esaminato. Quest'ultimo deve
comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e
intermedio).
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità
dell'ascensore alle disposizioni della direttiva nonché di comprenderne
la progettazione e il funzionamento. La documentazione riporta i seguenti
elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità:
- una descrizione generale del modello di ascensore. La documentazione tecnica
deve indicare chiaramente tutte le possibilità di estensione offerte
dal modello di ascensore presentato all'esame (cfr. articolo 1, paragrafo
4); - disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione; - i requisiti
essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio,
norma armonizzata); - una copia delle dichiarazioni CE di conformità
dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell'ascensore;
- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire
dal fabbricante; - un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;
- le disposizioni che saranno adottate per l'installazione al fine di garantire
la conformità dell'ascensore di serie alle disposizioni della direttiva.
4. L'organismo notificato: - esamina la documentazione tecnica per giudicare
se soddisfa gli scopi voluti; - esamina l'ascensore modello per verificarne
la conformità con la documentazione tecnica; - effettua o fa effettuare
gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni
adottate dall'installatore dell'ascensore soddisfano i requisiti della direttiva
e fanno sì che l'ascensore li rispetti.
5. Se l'ascensore modello è conforme alle disposizioni della direttiva,
l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente.
L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore,
le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato
e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato. La Commissione,
gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere una copia
dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica
e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove eseguiti. Se al fabbricante
viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato
deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una
procedura di ricorso.
6. L'installatore dell'ascensore informa l'organismo notificato di qualsiasi
modifica, anche se minima, apportata o prevista dell'ascensore approvato,
comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione
tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo notificato esamina
tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo
rimane valido (1).
7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili
riguardanti: - gli attestati di esame CE del tipo rilasciati, - gli attestati
di esame CE del tipo ritirati. Inoltre ciascun organismo notificato comunica
agli altri organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati
di esame CE del tipo da esso ritirati.
8. L'attestato di esame CE del tipo, la documentazione e la corrispondenza
relativa alle procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale
dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una
lingua da questo accettata.
9. L'installatore dell'ascensore conserva, insieme con la documentazione tecnica,
copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro allegati per 10 anni
a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore conforme all'ascensore
modello. (1) Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare
un complemento dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la
presentazione di un'altra domanda. (1) Se lo reputa necessario, l'organismo
notificato può rilasciare un complemento dell'attestato iniziale di
esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un'altra domanda.
ALLEGATO VI ESAME FINALE
1. L'esame finale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore
che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato
soddisfa i requisiti della direttiva. L'installatore dell'ascensore appone
la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e redige una dichiarazione
CE di conformità.
2. L'installatore dell'ascensore fa il necessario perché l'ascensore
commercializzato sia conforme all'ascensore modello descritto nell'attestato
di esame CE del tipo e soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e salute
ad esso applicabili.
3. L'installatore dell'ascensore conserva copia della dichiarazione CE di
conformità e dell'attestato di esame finale di cui al paragrafo 6 per
10 anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore.
4. Un organismo notificato scelto dall'installatore dell'ascensore esegue
o fa eseguire l'esame finale dell'ascensore destinato alla commercializzazione.
Sono eseguiti l'esame e le prove appropriati definiti dalla o dalle norme
applicabili di cui all'articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per
verificare la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti
della direttiva. Detti controlli e prove comprendono in particolare: a) esame
della documentazione per verificare se l'ascensore è conforme all'ascensore
modello approvato in conformità dell'allegato V, parte B; b) - funzionamento
dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio
a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine
corsa, bloccaggi, ecc.); - funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale
e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza
in caso di mancanza di energia; - prova statica con un carico uguale a 1,25
volte il carico nominale. Il carico nominale è quello indicato al paragrafo
5 dell'allegato I. Dopo tali prove, l'organismo notificato si accerta che
non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere
l'utilizzazione dell'ascensore.
5. L'organismo notificato riceve una documentazione comprendente: - il progetto
d'insieme dell'ascensore; - i disegni e gli schemi necessari all'esame finale
e in particolare gli schemi dei circuiti di comando; - un esemplare delle
istruzioni per l'uso di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato I. L'organismo
notificato non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise
non necessari per la verifica della conformità dell'ascensore da commercializzare
con l'ascensore modello descritto nella dichiarazione di esame CE del tipo.
6. Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato
appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura
CE, conformemente all'allegato III, e redige un attestato di esame finale
che riporta i controlli e le prove eseguiti. L'organismo notificato compila
le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I.
Se nega il rilascio dell'attestato di esame finale, l'organismo notificato
deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere
il rilascio. Nel richiedere nuovamente l'esame finale, l'installatore dell'ascensore
deve rivolgersi al medesimo organismo notificato.
7. L'attestato di esame finale, la documentazione e la corrispondenza relativi
alle procedure di esame sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro
in cui ha sede l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.
ALLEGATO VII CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI
PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato delle operazioni
di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore,
né il fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza
o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario
di una di queste persone. Analogamente l'organismo, il suo direttore ed il
personale incaricato della vigilanza dei sistemi di garanzia qualità
di cui all'articolo 8 della direttiva non possono essere né il progettista,
né il costruttore, né il fornitore, né il fabbricante
dei componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo,
né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire
né direttamente, né in veste di mandatari nella progettazione,
costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali componenti di sicurezza
o nell'installazione di detti ascensori. Ciò non esclude la possibilità
di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante dei componenti
di sicurezza o l'installatore dell'ascensore e l'organismo.
2. L'organismo ed il personale incaricato del controllo devono eseguire le
operazioni di controllo o di vigilanza con la massima integrità professionale
e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione
o incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possa influenzare il
loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se proveniente da
persone o gruppi di persone interessati ai risultati del controllo o della
vigilanza.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per
svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse con
l'esecuzione dei controlli o della vigilanza; esso deve poter disporre anche
del materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: - una buona formazione
tecnica e professionale; - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni
relative ai controlli che esso esegue e una pratica sufficiente di tali controlli;
- le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le
relazioni che costituiscono il risvolto concreto dei controlli eseguiti.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo.
La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al
numero dei controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile,
salvo quando tale responsabilità è coperta dallo Stato in base
alle leggi nazionali o quando i controlli sono effettuati direttamente dallo
Stato membro.
7. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale
in ordine a tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle
sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti
dello Stato in cui esercita la sua attività), nel quadro della direttiva
o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia efficacia.
ALLEGATO VIII GARANZIA QUALITA PRODOTTI (Modulo E)
1. La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui il fabbricante
del componente di sicurezza che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta
e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell'attestato
di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si
applicano e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire
a quest'ultimo di ottemperare alle disposizioni della direttiva. Il fabbricante
del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità
appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione
CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero
di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza
di cui al paragrafo 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato
per il controllo finale e le prove del componente di sicurezza secondo quanto
specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di
cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. Il fabbricante del componente di sicurezza presenta una domanda per la
valutazione del suo sistema di garanzia qualità per i componenti di
sicurezza interessati ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda
deve contenere: - tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza
previsti; - la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza approvati
e una copia degli attestati di esame CE del tipo.
3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun componente
di sicurezza viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove,
fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per
verificarne la conformità ai requisiti della direttiva. Tutti i criteri,
i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante dei componenti di sicurezza
devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure,
procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema
di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di
programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità; b) della struttura organizzativa, delle
responsabilità di gestione e di qualità dei componenti di sicurezza;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
d) dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità;
e) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi
e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume
la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità
che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1). Nel gruppo incaricato
della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia
degli apparecchi di sollevamento. La procedura di valutazione deve comprendere
una visita presso gli impianti del fabbricante dei componenti di sicurezza.
La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza.
La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata
della decisione.
3.4. Il fabbricante del componente di sicurezza si impegna a soddisfare gli
obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a
fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante dei componenti
di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato
l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità
di qualsiasi previsto miglioramento del sistema. L'organismo notificato valuta
le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa ancora i
requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione
deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della
decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante
del componente di sicurezza soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema
di garanzia qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi
nei locali di ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni,
in particolare: - la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione tecnica; - altra documentazione in materia di qualità,
quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche
del personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi
che il fabbricante dei componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema
di garanzia qualità e fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza
un rapporto sul controllo effettuato.
4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso
presso il fabbricante dei componenti di sicurezza. In tale occasione, l'organismo
notificato può effettuare o fare effettuare se necessario prove per
verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità;
esso fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulla
visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per
10 anni dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza: - la
documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, terzo trattino; - gli adeguamenti
di cui al punto 3.4, secondo comma; - le decisioni e relazioni dell'organismo
notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni
riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate
o ritirate. (1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente
completata per tener conto della specificità dei componenti di sicurezza.
ALLEGATO IX GARANZIA QUALITA TOTALE (Modulo H)
1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante
dei componenti di sicurezza che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta
e dichiara che i componenti di sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva
che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore,
a consentire a quest'ultimo di ottemperare alle disposizioni della presente
direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione
CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero
di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza
di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema di garanzia qualità approvato
per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo dei
componenti di sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 3, ed è
soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di
garanzia qualità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda
deve contenere: - tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità.
3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità
dei componenti di sicurezza ai requisiti della direttiva ad essi applicabili
e consentire agli ascensori su cui essi saranno correttamente montati di ottemperare
a dette disposizioni. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati
dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto
forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. Questa
documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti
la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata
descrizione: - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa,
delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione
e di qualità dei componenti di sicurezza; - delle specifiche tecniche
di progettazione, incluse le norme che si intende applicare e, qualora non
vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, degli strumenti
che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali
della direttiva che si applicano ai componenti di sicurezza; - delle tecniche,
dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica
della progettazione che verranno applicati nella progettazione dei componenti
di sicurezza; - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici
che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità
e nella garanzia della qualità; - degli esami e delle prove che saranno
effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza
con cui si intende effettuarli; - della documentazione in materia di qualità,
quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche
del personale ecc.; - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità
richiesta in materia di progettazione e di prodotto, e dell'efficacia di funzionamento
del sistema di garanzia qualità.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità
a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la
corrispondente norma armonizzata (1). Nel gruppo incaricato della valutazione
deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La
procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza.
La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata
della decisione.
3.4. Il fabbricante dei componenti di sicurezza si impegna a soddisfare gli
obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a
fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'organismo notificato
che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista
modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte
e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui
al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo
notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere
le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante dei componenti di sicurezza
soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità
approvato.
4.2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza consente all'organismo notificato
di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione,
prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; - la documentazione
prevista dalla sezione Progettazione del sistema di garanzia qualità,
quali il risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.; - la documentazione prevista
dalla sezione Fabbricazione del sistema di garanzia qualità, quali
i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del
personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per
assicurarsi che il fabbricante dei componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi
il sistema di garanzia qualità e fornisce al fabbricante dei componenti
di sicurezza un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso
presso il fabbricante dei componenti di sicurezza, procedendo o facendo procedere
in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento
del sistema di garanzia qualità. Esso fornisce al fabbricante dei componenti
di sicurezza un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto
sulla prova stessa.
5. Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario, per 10
anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza,
tiene a disposizione delle autorità nazionali: - la documentazione
di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino; - le modifiche di cui
al punto 3.4, secondo comma; - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato
di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. Nel caso in cui né
il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo mandatario siano
stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione
tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dei componenti di
sicurezza nel mercato comunitario.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune
informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità
rilasciate o ritirate.
7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia
qualità totale sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro
in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo
accettata. (1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente
completata per tener conto della specificità dei componenti di sicurezza.
ALLEGATO X VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (Modulo G)
1. La verifica di un unico prodotto è la procedura con cui l'installatore
dell'ascensore accerta e dichiara che l'ascensore immesso sul mercato, cui
è stato rilasciato l'attestato di conformità di cui al paragrafo
4, è conforme ai requisiti della direttiva. L'installatore dell'ascensore
appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore e redige una dichiarazione
CE di conformità.
2. L'installatore dell'ascensore presenta la domanda di verifica di un unico
prodotto ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la
località in cui è installato l'ascensore, - una dichiarazione
scritta che precisa che la stessa domanda non è stata introdotta presso
un altro organismo notificato, - la documentazione tecnica.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità
dell'ascensore ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto,
la sua installazione ed il suo funzionamento. Se necessario ai fini della
valutazione della conformità, la documentazione tecnica contiene inoltre
i seguenti elementi: - una descrizione generale dell'ascensore; - dei disegni
o schemi di progettazione e di fabbricazione; - i requisiti essenziali in
questione e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata);
- eventualmente, i risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire
dall'installatore dell'ascensore; - un esemplare delle istruzioni per l'uso
dell'ascensore; - la copia degli attestati di esame CE del tipo dei componenti
di sicurezza utilizzati.
4. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e l'ascensore
ed esegue le prove opportune definite nella o nelle norme applicabili di cui
all'articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificarne la conformità
ai corrispondenti requisiti della presente direttiva. Se l'ascensore è
conforme alle disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone
o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE,
conformemente all'allegato III, e redige un attestato di conformità
relativo alle prove effettuate. L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti
del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I. Se nega il rilascio dell'attestato
di conformità, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati
per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere la conformità. Se
chiede una nuova verifica, l'installatore dell'ascensore deve inoltrare la
domanda allo stesso organismo notificato.
5. L'attestato di conformità, la documentazione e la corrispondenza
relativi alle procedure di verifica di un unico prodotto sono redatti in una
lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo
notificato o in una lingua da questo accettata.
6. L'installatore dell'ascensore conserva con la documentazione tecnica una
copia dell'attestato di conformità per dieci anni a decorrere dalla
commercializzazione dell'ascensore.
ALLEGATO XI CONFORMITA AL TIPO CON CONTROLLO PER CAMPIONE (Modulo C)
1. La conformità al tipo descrive la procedura con cui il fabbricante
dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità
accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto
dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva
ad essi applicabili e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore,
a consentire a quest'ultimo di ottemperare ai requisiti essenziali di sicurezza
e salute della direttiva. Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il
suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE a ciascun
componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità.
2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza prende tutte le misure necessarie
affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità
dei componenti di sicurezza prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame
CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.
3. Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario conserva
copia della dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall'ultima
data di fabbricazione del componente di sicurezza. Nel caso in cui né
il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo mandatario siano
stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione
tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dei componenti di
sicurezza nel mercato comunitario.
4. Un organismo notificato scelto dal fabbricante dei componenti di sicurezza
svolge o fa svolgere prove su campioni a intervalli casuali. Viene esaminato
un adeguato campione di componenti di sicurezza finiti, prelevato sul posto
dall'organismo notificato, e su di esso vengono effettuate opportune prove,
precisate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti,
per verificare la conformità della produzione con i corrispondenti
requisiti della direttiva. Qualora uno o più esemplari dei componenti
di sicurezza non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune
misure. Gli elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza
saranno decisi di comune accordo da tutti gli organismi notificati incaricati
di questa procedura, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dei componenti
di sicurezza di cui all'allegato IV. Il fabbricante appone, sotto la responsabilità
dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel
corso della fabbricazione.
5. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di controllo
per campione di cui al paragrafo 4 sono redatte nella/e lingua/e ufficiale/i
dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una
lingua da questo accettata.
ALLEGATO XII GARANZIA QUALITA PRODOTTI PER GLI ASCENSORI (Modulo E)
1. La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui l'installatore
dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara
che gli ascensori installati sono conformi al tipo oggetto dell'attestato
di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi
si applicano. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE a ciascun
ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura
CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato
responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. L'installatore dell'ascensore deve utilizzare un sistema di garanzia qualità
approvato per l'ispezione finale e le prove dell'ascensore, secondo quanto
specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di
cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. L'installatore dell'ascensore presenta una domanda per la valutazione
del suo sistema di garanzia qualità per gli ascensori ad un organismo
notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni
utili sugli ascensori in questione; - la documentazione relativa al sistema
di garanzia qualità; - la documentazione tecnica relativa agli ascensori
approvati e una copia degli attestati di esame CE del tipo.
3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun ascensore viene
esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme
relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti, per verificarne la conformità
ai requisiti della direttiva. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni
adottati dall'installatore dell'ascensore devono essere documentati in modo
sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve
permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti
aventi attinenza con la qualità. Detta documentazione deve includere
in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualità;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione
e di qualità degli ascensori; c) degli esami e delle prove che saranno
effettuati prima della commercializzazione, tra cui almeno le prove previste
nell'allegato VI, punto 4, lettera b); d) dei mezzi di controllo del funzionamento
del sistema di garanzia qualità; e) della documentazione in materia
di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature,
le qualifiche del personale, ecc.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume
la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità
che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1). Nel gruppo incaricato
della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia
degli ascensori. La procedura di valutazione comprende una visita presso gli
impianti dell'installatore dell'ascensore e una visita del cantiere. La decisione
viene notificata all'installatore dell'ascensore. La notifica deve contenere
le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. L'installatore dell'ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema di garanzia qualità approvato ed a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. L'installatore dell'ascensore tiene informato
l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità
di qualsiasi previsto miglioramento del sistema. L'organismo notificato valuta
le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa i requisiti
di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo
notificato comunica la sua decisione all'installatore dell'ascensore. La comunicazione
deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della
decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che l'installatore
dell'ascensore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia
qualità approvato.
4.2. L'installatore dell'ascensore consente all'organismo notificato di accedere
a fini ispettivi ai locali di ispezione e di prova, fornendo tutte le necessarie
informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema di garanzia
qualità, - la documentazione tecnica, - altra documentazione in materia
di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature,
le qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi
che l'installatore dell'ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia
qualità e fornisce all'installatore stesso un rapporto sul controllo
effettuato.
4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso
presso il cantiere allestito per l'installazione dell'ascensore. In tale occasione,
l'organismo notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario,
prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità
e dell'ascensore; esso fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto
sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova.
5. L'installatore dell'ascensore tiene a disposizione delle autorità
nazionali per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore: -
la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, terzo trattino; - gli
adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma; - le decisioni e relazioni
dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3
e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni
riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate
o ritirate. (1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente
completata per tener conto della specificità degli ascensori.
ALLEGATO XIII GARANZIA QUALITA TOTALE (Modulo H)
1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui l'installatore
dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara
che gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.
L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e
redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere
accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile
della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. L'installatore dell'ascensore applica un sistema di garanzia qualità
approvato per la progettazione, la fabbricazione, il montaggio, l'installazione
e il controllo finale degli ascensori secondo quanto specificato al paragrafo
3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. L'installatore dell'ascensore presenta una domanda di valutazione del
suo sistema di garanzia qualità ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sugli ascensori,
segnatamente quelle che consentono di comprendere il nesso tra la progettazione
e il funzionamento dell'ascensore, nonché di valutare la conformità
ai requisiti della direttiva; - la documentazione relativa al sistema di garanzia
qualità.
3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità
degli ascensori ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. Tutti i
criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore dell'ascensore
devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure,
procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema
di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di
programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta
documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: - degli
obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità
di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità
degli ascensori; - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse,
che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme
di cui all'articolo 5, degli strumenti che permetteranno di garantire che
siano soddisfatti i requisiti della direttiva che si applicano agli ascensori;
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di
controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione
degli ascensori; - degli esami e delle prove effettuati all'atto dell'omologazione
degli approvvigionamenti di materiali, componenti e parti; - delle relative
tecniche di montaggio e installazione, di controllo qualità e dei processi
e degli interventi sistematici che saranno utilizzati; - degli esami e delle
prove che saranno effettuati prima (controllo delle condizioni di installazione:
vano, posizionamento del motore, ecc.), durante e dopo l'installazione [tra
cui almeno le prove previste nell'allegato VI, punto 4, lettera b)]; - della
documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e
i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.; - dei mezzi
di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta e dell'efficacia
di funzionamento del sistema di garanzia qualità.
3.3. Controllo della progettazione Se la progettazione non è pienamente
conforme alle norme armonizzate, l'organismo notificato verifica se la progettazione
è conforme alle disposizioni della direttiva e, in caso affermativo,
rilascia un certificato CE di esame della progettazione all'installatore,
precisandone i limiti di validità e i dati necessari per identificare
la progettazione approvata.
3.4. Controllo del sistema di garanzia qualità L'organismo notificato
valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i
requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali
requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente
norma armonizzata (1). Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere
presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura
di valutazione deve comprendere una visita agli impianti dell'installatore
dell'ascensore e la visita di un cantiere allestito per l'installazione. La
decisione viene notificata all'installatore dell'ascensore. La notifica deve
contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della
decisione.
3.5. L'installatore dell'ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. L'installatore dell'ascensore tiene informato
l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità
di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta
le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare
i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore dell'ascensore.
La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata
della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che l'installatore dell'ascensore soddisfi
tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. L'installatore dell'ascensore consente all'organismo notificato di accedere
a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione,
ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in
particolare: - la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione prevista dalla sezione Progettazione del sistema di garanzia
qualità, quali il risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.; - la
documentazione prevista dalla sezione Omologazione degli approvvigionamenti
e installazione del sistema di garanzia qualità, quali i rapporti ispettivi
e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per
assicurarsi che l'installatore dell'ascensore mantenga ed utilizzi il sistema
di garanzia qualità e fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto
sulle verifiche effettuate.
4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso
presso l'installatore dell'ascensore o presso il cantiere allestito per il
montaggio di quest'ultimo. In tale occasione, se necessario, l'organismo notificato
può procedere o far procedere a prove atte a verificare il corretto
funzionamento del sistema di garanzia qualità. Esso fornisce all'installatore
dell'ascensore un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un
rapporto sulla prova stessa.
5. L'installatore dell'ascensore, per 10 anni a decorrere dalla data di commercializzazione
dell'ascensore, tiene a disposizione delle autorità nazionali: - la
documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino; - le
modifiche di cui al punto 3.5, secondo comma; - le decisioni e i rapporti
dell'organismo notificato di cui al punto 3.5, ultimo comma, e ai punti 4.3
e 4.4. Nel caso in cui l'installatore dell'ascensore non sia stabilito nella
Comunità, l'obbligo summenzionato incombe all'organismo notificato.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune
informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità
rilasciate o ritirate.
7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia
qualità totale sono redatte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato
membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da
questo accettata. (1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente
completata per tener conto della specificità degli ascensori.
ALLEGATO XIV GARANZIA QUALITA PRODUZIONE (Modulo D)
1. La garanzia qualità produzione è la procedura con cui l'installatore
di un ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara
che gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili.
L'installatore di un ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore
e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE dev'essere
accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo responsabile della
sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. L'installatore di un ascensore deve utilizzare un sistema di garanzia qualità
approvato per la produzione, l'installazione, l'esame finale e le prove dell'ascensore
secondo quanto specificato al paragrafo 3 e dev'essere assoggettato alla sorveglianza
di cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. L'installatore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di
garanzia qualità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda
deve contenere: - tutte le informazioni utili sugli ascensori; - la documentazione
relativa al sistema di garanzia qualità; - eventualmente, la documentazione
tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE
del tipo.
3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità
degli ascensori ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. Tutti i
criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore devono essere
documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure
e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia
qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi,
manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve
includere, in particolare, un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualità,
della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in
materia di qualità degli ascensori; - dei processi di fabbricazione,
degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della
qualità; - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima,
durante e dopo l'installazione (1); - della documentazione in materia di qualità,
quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche
del personale, ecc.; - dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo
della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema
di garanzia qualità.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume
la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità
che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (2). Nel gruppo incaricato
della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia
degli ascensori oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve
comprendere una visita presso gli impianti dell'installatore. La decisione
viene notificata all'installatore. La notifica deve contenere le conclusioni
dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. L'installatore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema
di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato
ed efficace. L'installatore o il mandatario tengono informato l'organismo
notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi
prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche
proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti
di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore. La comunicazione
deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della
decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che l'installatore soddisfi tutti gli
obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. L'installatore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi
nei locali di fabbricazione, ispezione, montaggio, installazione, prove e
deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione
relativa al sistema di garanzia qualità; - altra documentazione quali
i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del
personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per
assicurarsi che l'installatore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia
qualità e fornisce all'installatore un rapporto sulle verifiche ispettive
effettuate.
4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso
presso l'installatore di un ascensore. In tale occasione, l'organismo notificato
può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento
del sistema di garanzia qualità, se necessario. Esso fornisce all'installatore
un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.
5. L'installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali per
dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore: - la documentazione
di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo trattino; - gli adeguamenti
di cui al paragrafo 3.4, secondo comma; - le decisioni e relazioni dell'organismo
notificato di cui al paragrafo 3 4.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni
riguardanti le approvazioni dei sistemi di garanzia qualità rilasciate
o ritirate.
7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia
qualità produzione sono redatte nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello
Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua
da questo accettata. (1) Queste prove comprendono, come minimo, quelle previste
all'allegato VI, paragrafo 4, lettera b). (2) Detta norma armonizzata è
la EN 29002 completata, se necessario, per tener conto della specificità
degli ascensori.