ARCHIMEDE SERVIZI TECNOLOGICI ®
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli scensori;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 7, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 1998;
Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 9 aprile 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione
pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
i Ministri per gli affari regionali, della sanita'
e del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio
permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza,
utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori
a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente
definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;
b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari
o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
d) gli elevatori di scenotecnica;
e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso
al posto di lavoro;
g) i treni a cremagliera;
h) gli ascensori da cantiere.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento, si intende per:
a) ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante
una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale
e' superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose,
o soltanto di cose se la cabina e' accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta',
e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che
si trova al suo interno;
b) montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi
25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide
rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata
al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non
munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che
si trova al suo interno;
c) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della
fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore,
che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita';
d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea,
a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza
per la sua distribuzione o impiego;
e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;
f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione
e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura
CE e redige la dichiarazione CE di conformita';
g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica
indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori
derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e
che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica
sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi,
tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo
stesso. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione
la similarita' di una serie di dispositivi o disposizioni
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente
di sicurezza;
i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione,
in particolare:
1) il cambiamento della velocita';
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura,
del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone,
delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;
l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli
organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da
quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee e trasposte in una norma nazionale;
m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e montacarichi
installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se
accessibili al pubblico.
Art. 3. Dimostrazione di prototipi
1. E' consentita la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni
e dimostrazioni di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle
disposizioni del presente regolamento, purche' l'apparecchio
non sia messo in uso e un apposito cartello indichi chiaramente la non conformita'
dell'ascensore o dei componenti di sicurezza e l'impossibilita' di acquistarli
prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito
nel territorio dell'Unione europea.
Art. 4. Requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute
1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento
devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
previsti nell'allegato I.
2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati
dalla dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato
II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento.
3. Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante
o del suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ad essere
incorporata in un ascensore cui si applica il presente regolamento, puo' essere liberamente commercializzata.
4. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione
e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi
necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento
e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto.
5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei vani di
corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse
da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.
Art. 5. Norme armonizzate e disposizioni
di carattere equivalente
1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicate,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata prevede
uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute, l'ascensore costruito in conformita'
di tale norma si considera conforme ai suddetti requisiti. Si considera altresi' conforme ai requisiti di cui si tratta il componente
di sicurezza atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato
di rispondere agli stessi requisiti.
3. In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le norme tecniche nazionali,
che sono importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali
di sicurezza di cui all'allegato I.
4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge
21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per consentire alle
parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione e controllo delle
norme armonizzate in materia di ascensori.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se le norme
armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla direttiva
83/189/CEE.
Art. 6. Procedura di valutazione della
conformita'
1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato
IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito
nella Comunita' devono:
a) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo
conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte
di un organismo notificato ai sensi dell'allegato XI, oppure presentare il
modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato
V e applicare un sistema di garanziaqualita' conforme
all'allegato VIII per il controllo della produzione oppure applicare un sistema
di garanziaqualita' completo conforme all'allegato
IX;
b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere una
dichiarazione di conformita' recante gli elementi
indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste negli
allegati VIII, IX, XI di riferimento;
c) conservare una copia della dichiarazione di conformita'
per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente
di sicurezza.
2. Prima della commercializzazione ogni ascensore e' costruito, installato
e provato attuando una delle seguenti procedure:
a) di controllo finale di cui all'allegato VI, oppure di garanzia di qualita' di cui all'allegato XII, oppure di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIV, se progettato in conformita' ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo
di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita'
ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato
V, ovvero, se progettato in conformita' ad un ascensore
per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia di qualita'
conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo
non sia interamente conforme alle norme armonizzate;
b) di verifica dell'unita', di cui all'allegato X, ad opera di un organismo
notificato;
c) di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIII,
integrata da un controllo del progetto se quest'ultimo non e' interamente
conforme alle norme armonizzate.
3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e a quelle
di installazione e prova, possono essere compiute sullo stesso ascensore,
se questo e' progettato in conformita' ad un ascensore
sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del progetto fornisce
al responsabile della costruzione, dell'installazione e delle prove, tutta
la documentazione e le indicazioni necessarie affinche'
queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza.
5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la marcatura
CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformita'
recante gli elementi indicati nell'allegato II tenendo conto delle prescrizioni
previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII, XIV), conservandone
una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell'ascensore.
La Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi
notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della
suddetta dichiarazione di conformita' e dei verbali delle prove relative all'esame finale.
6. Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono oggetto
di altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono
l'apposizione della marcatura CE, questa indica altresi'
che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni
di queste altre direttive.
7. Quando una o piu' delle direttive di cui al comma
6, lasciano al fabbricante la facolta' di scegliere
il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica
che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle
disposizioni delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante.
In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, devono essere
riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti
dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza.
8. Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di
sicurezza, il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea
non rispettano gli obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi
devono essere adempiuti da chi immette sul mercato l'ascensore o il componente
di sicurezza, gli stessi obblighi gravano su chi costruisce l'ascensore o
il componente di sicurezza per uso personale.
Art. 7. Marcatura
CE
1. La marcatura
CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE"
secondo il modello grafico riportato all'allegato III.
2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo
chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve, altresi', essere apposta su ciascun componente di sicurezza
elencato nell'allegato IV o, se cio' non e' possibile,
su un'etichetta fissata al componente di sicurezza.
3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature
che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico
della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza puo' essere apposto ogni altro marchio purche'
questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata una apposizione
irregolare di marcatura CE l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del
componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio
dell'Unione europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla
marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Nel caso in cui persiste la mancanza di conformita',
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prende tutte
le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di detto componente
di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio e a vietare l'utilizzazione
dell'ascensore, informandone la Commissione e gli Stati membri.
Art. 8. Controllo di mercato e clausola
di salvaguardia
1. Per gli ascensori o i
componenti di sicurezza commercializzati, ai sensi del presente regolamento,
il controllo della conformita' ai requisiti essenziali
di sicurezza di cui all'allegato I e' operato dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a campione o su segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi,
in coordinamento permanente tra loro, al fine di evitare duplicazione dei
controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli accertamenti
di carattere tecnico dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del
lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello Stato.
3. Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza
accertano la non conformita' di un ascensore o di
un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
I ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Quando e' constatato che un ascensore o un componente di sicurezza, pur
munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione,
rischia di pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente
la sicurezza dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo
dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro
cui e' possibile ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la
Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando
se il provvedimento e' motivato da:
a) non conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza
di cui all'articolo 4;
b) applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero
lacuna nelle stesse.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione
dell'Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4, possono essere definitivamente
confermati, modificati o revocati.
7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti
di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico dell'installatore
dell'ascensore o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario
di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Art. 9. Organismi di certificazione
1. Le procedure di valutazione della conformita'
di cui all'articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e notificati
ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10, oppure dagli organismi notificati
dagli altri Paesi dell'Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi
in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti
stabiliti nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475. Gli organismi che rilasciano certificazioni dei sistemi di qualita'
oltre agli altri requisiti prescritti devono possedere un'organizzazione conforme
alle norme UNI-EN 45012.
3. L'autorizzazione e' rilasciata entro centoventi giorni dalla domanda. Trascorso
inutilmente il suddetto termine l'autorizzazione si intende negata.
4. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di autorizzazione
degli organismi sono a totale carico del richiedente. Le spese relative alla
certificazione del tipo o del modello o del sistema di qualita'
sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del
componente di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio
dell'Unione europea. Le spese relative alla certificazione del singolo ascensore,
secondo gli allegati VI e X, sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale determinano gli indirizzi volti ad assicurare
la necessaria omogeneita' dell'attivita' di certificazione e, operando in coordinamento permanente
tra di loro, vigilano sull'attivita' degli organismi
autorizzati, procedendo attraverso i tecnici dei propri uffici ad ispezioni
e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento
delle procedure previste dal presente regolamento.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite
il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione
dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati
ad espletare le procedure di cui all'articolo 8, i compiti specifici e le
procedure d'esame per i quali tali organismi sono stati designati, i numeri
di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed ogni
successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati
degli organismi autorizzati.
7. Quando e' constatato che l'organismo di certificazione, al quale e' stata
rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa piu'
i requisiti di cui al presente articolo, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato revoca l'autorizzazione informandone immediatamente
la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri.
Art. 10. Disciplina transitoria per
la conferma degli organismi di certificazione
1. Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono all'Ispettorato
tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la
conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
2. L'istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella struttura
dell'organismo ed e' corredata dalla documentazione utile a completare quella
gia' in possesso dell'amministrazione, secondo le prescrizioni
del presente regolamento.
3. L'ammistrazione provvede, ai sensi dell'articolo
9, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.
Capo II
Art. 11. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori
e montacarichi:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.
Art. 12. Messa in esercizio degli ascensori
e montacarichi in servizio privato
1. E' soggetta a comunicazione,
da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente
per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto
la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad
un servizio pubblico di trasporto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla
data della dichiarazione di conformita' dell'impianto
di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove e' installato l'impianto;
b) la velocita', la portata, la corsa, il numero
delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del
costruttore del montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
d) la copia della dichiarazione di conformita' di
cui all'articolo 6, comma 5;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990,
n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche
sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni,
un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante
dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione
delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma
1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte
modificata o sostituita nonche' per le altre parti
interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione
di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonche'
al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali
non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche,
le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo
ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento
di responsabilita' civile, nonche'
penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune
ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli
obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione
al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti
dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 13. Verifiche periodiche
1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti
ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonche' a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due
anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo
i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria,
l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando
le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61,
attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende
agricole, nonche', gli organismi di certificazione
notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformita'
di cui all'allegato VI o X.
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario,
nonche' alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale
relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale
per i provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti
dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni
di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se
e' stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti
verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore
dell'impianto le suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli
aiuti indispensabili perche' siano eseguite le verifiche
periodiche dell' impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere,
per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente
per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della
verifica, ove negativo, e' trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione
che dispone il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del
proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto.
Art. 14. Verifiche straordinarie
1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente
ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica
straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria e' eseguita
dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il
suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause
che hanno determinato l'esito negativo della verifica.
2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti
da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata
notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo
dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, e' necessaria una
verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1.
3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo
2, comma 1, lettera i), la verifica straordinaria e' eseguita dai soggetti
di cui all'articolo 13, comma 1.
4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico
del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto.
5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali
possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri
dei propri ruoli.
Art. 15. Manutenzione
1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale
funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti
ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi
a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero
a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono
provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito
favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita
commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di
necessita', puo' essere effettuata
anche da personale di custodia istruito per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici
ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori
e almeno una volta all'anno per i montacarichi: a) a verificare l'integrita' e l'efficienza del paracadute, del limitatore di
velocita' e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi; c) a verificare
l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la
terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo
16.
5. Il manutentore promuove, altresi', tempestivamente
la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne
l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle
riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare
l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente,
il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle
verifiche periodiche, nonche' il comune per l'adozione
degli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 16. Libretto e targa
1. I verbali dalle verifiche
periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito
libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie
e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni
di conformita' di cui all'articolo 6, e copia delle
comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio
comunale, nonche' copia della comunicazione del
competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante
relative al numero di matricola assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilita' del libretto all'atto delle verifiche periodiche
o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1.
3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale
rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) numero massimo di persone.
Art. 17. Divieti
1. E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12,
non accompagnati da persone di eta' piu' elevata. 2. E', inoltre, vietato l'uso degli ascensori
a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita
funzionalita' degli arti ed ai minori di dodici
anni, anche se accompagnati.
3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni
in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento
a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al regio
decreto 7 agosto 1936, n. 1720.
Art. 18. Norma di rinvio
1. Alle procedure relative
all'attivita' di certificazione di cui all'articolo
6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione,
alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione
dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 19. Norme finali e transitorie
1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, e'
consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle
norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati
e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono sprovvisti della certificazione CE di conformita'
ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui al comma
1, si intendono legittimamente messi in servizio se, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario o il suo legale
rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo
del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata
in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415,
e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita'
certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di
un ingegnere iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi
di cui al comma 3, lettere b) , c) e d), e' trasmessa, a cura del proprietario
o del suo legale rappresentante all'organismo gia'
competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 20. Abrogazioni
1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo 20, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 60, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli
1, 2, 3, 4, 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1951, n. 1767.
Art. 21. Entrata in vigore
1. Ai sensi dell'articolo
20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo
2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.